La Cessione del credito fiscale

L’Associazione bancaria italiana spiega le principali novità introdotte dalla nuova agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica e sismica degli immobili, che può rappresentare un’occasione importante per migliorare la qualità del patrimonio immobiliare e rilanciare l’economia del Paese.
Il superbonus è uno strumento previsto dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi di efficientamento energetico e di sicurezza antisismica realizzati sulle proprie case. Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (quindi di riqualificazione energetica e per la riduzione del rischio sismico), rafforzandole.

Come funziona il bonus fiscale e la sua cessione?

IN 3 MODI

Cessione del credito bonus fiscale modo 1 Green Systems srl

Scontando il bonus fiscale del cittadino (o condominio) che ha riqualificato l’immobile, tramite acquisizione diretta, che porterà in compensazione l’impresa esecutrice, società E.S.C.O. o altre società interessate all’ operazione finanziaria.

Cessione del credito bonus fiscale modo 2 Green Systems srl

Effettuando l’operazione di sconto in fattura a favore dell’impresa che ha realizzato i lavori e si è fatta cedere dal committente il proprio bonus fiscale a fronte di una riduzione del prezzo da pagare. Entrambe le modalità consentono di monetizzare il credito fiscale per l’intero ammontare, al netto di quanto ceduto alla banca o altro soggetto compratore del credito fiscale

Cessione del credito bonus fiscale modo 3 Green Systems srl

Le banche, su richiesta dei clienti, potranno richiedere un finanziamento ponte, che permetterà ai loro clienti di recuperare il totale 110 % del loro credito fiscale e detrarsi l’importo totale dalle tasse in 5 anni

Cessione del credito d’imposta, chi e perché?

La cessione del credito d’imposta è uno strumento che si rivolge, come detto, a tutti coloro che rientrano nella no tax area. Tali soggetti (detti incapienti) possiedono un reddito complessivo annuo escluso dalla imposizione fiscale IRPEF, che può avvenire perché:

  • Il reddito totale annuo è inferiore al limite tassabile;
  • A norma di legge, per determinate condizioni, il contribuente non è tassabile;
  • Il reddito è già stato abbattuto da altre detrazioni fiscali a favore del contribuente.

I soggetti incapienti, di conseguenza, NON possono usufruire delle agevolazioni dovute alla fruizione dei Bonus Fiscali sulla casa. Le detrazioni, recuperabili in 3, 5 o 10 rate annue a seconda del tipo di intervento effettuato, possono dunque essere cedute a:

  • Banche;
  • Istituti di credito;
  • Intermediari finanziari;
  • Privati, come le ditte appaltatrici dei lavori o i rivenditori dei materiali.

A titolo di totale o parziale pagamento delle prestazioni fruite o in forma di abbattimento totale o parziale di mutui e finanziamenti. La cessione del credito d’imposta spettante, però, può essere effettuata solo se l’incapienza del reddito caratterizza l’anno precedente a quello di sostenimento delle spese. Non tutti i Bonus Fiscali, inoltre, danno diritto a questa pratica: noi analizziamo i casi di Ecobonus e Sismabonus, tra i più utilizzati e interessanti.

Cessione del credito d’imposta: Ecobonus.

La circolare di riferimento dell’Agenzia delle Entrare è la 11/E/2018, in cui è spiegato dettagliatamente come funziona la cessione del credito d’imposta dell’Ecobonus. Tra le altre cose si specifica come la cessione può avvenire a favore di:

  • Fornitori che hanno effettuato l’intervento;
  • Organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari;
  • Energy Service Companies (ESCO);
  • Società di Servizi Energetici (SSE).

Contestualmente si vieta la cessione del credito d’imposta a:

  • Istituti di credito e intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione e iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico Bancario;
  • Societa Società classificabili o superiori ai 150 milioni di euro, società fiduciarie o società di cartolarizzazione e servicer delle operazioni di cartolarizzazione.